L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
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Avv. Pietro Manna | comunemendicino@mailcertificata.biz | 0984638911 |
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Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, una delle più importanti riguarda l’istituto dell’accesso civico (art. 5 – D.Lgs. n. 33/2013). Con il D.Lgs. n. 97/2016 che modifica il D.lgs n.33/2013 si amplia tale possibilità, prevedendo l’accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
È stato così introdotto nel nostro ordinamento il F.O.I.A. (Freedom of information act), una nuova tipologia di accesso, delineata nel neo art. 5, co. 2 e ss. del D.Lgs. 33/2013, che si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal medesimo Decreto e all’accesso agli atti ex L. 241/1990.
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo per tale motivo il F.O.I.A. è un meccanismo che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi, finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici:
· sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
· sicurezza nazionale;
· difesa e questioni militari;
· relazioni internazionali;
· politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
· conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
· regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso non è altresì consentito, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
· protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
· la libertà e la segretezza della corrispondenza;
· interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale;
· diritto d’autore e segreti commerciali.
Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e segg. della L. n. 241/90, con il nuovo istituto del F.O.I.A., l’accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva ovvero l’interessato non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata, la richiesta non deve essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per la relativa riproduzione).
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Dirigente/Responsabile di Ufficio pro tempore che detiene gli atti oggetto del procedimento di accesso.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto (Allegato “B”) e presentata:
→ tramite posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata: comunemendicino@mailcertificata.biz
→ tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Mendicino– Dirigente/Responsabile di Ufficio pro tempore che detiene gli atti oggetto del procedimento di accesso, Piazza Municipio 1 – 87040 Mendicino.
→ direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune, Via Jannoni – Piazza Municipio 1 – 87040 Mendicino.
→Modulo richiesta accesso agli atti
La procedura
Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico avvenga con le seguenti modalità di presentazione:
→ Ufficio che “detiene” i dati o le informazioni, per come indicato e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “attività e procedimenti”;
→ Ufficio Relazioni con il Pubblico;
→ solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L’Amministrazione, nella persona del Dirigente/Responsabile di Ufficio pro tempore che detiene gli atti oggetto del procedimento di accesso, ha l’obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli stessi. I controinteressati possono presentare (entro 10 gg dalla ricezione) una motivata opposizione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente o – se i dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria – a pubblicarli sul sito. Se è stata presentata opposizione del controintressato, l’Amministrazione deve provvedere dopo 15 gg dalla comunicazione dell’accoglimento dell’accesso al controinteressato.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 33/2013, il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell’Ufficio responsabile o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Il richiedente può anche ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010. (Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).
Pagina aggiornata il 11/09/2024